IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  29  dicembre  1995,  n.  560,
convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 1996, n. 74, con
il  quale  vengono  disposte  provvidenze  a  favore  delle  zone del
territorio nazionale  colpite  dagli  eventi  alluvionali  e  sismici
dell'anno 1995;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17
aprile 1996, con il quale sono  individuati,  ai  sensi  dell'art.  1
della  legge  n. 74 sopracitata, i comuni nel cui ambito territoriale
sono ricomprese le zone colpite dagli eccezionali  eventi  calamitosi
verificatosi nel 1995 e nel maggio 1994;
  Rilevato  che  da  accertamenti eseguiti, i predetti fenomeni hanno
determinato pericoli per la viabilita', per  edifici  pubblici  e  di
culto,  per  la  stabilita' del suolo e per le precarie condizioni di
alcuni corsi d'acqua;
  Visti i commi 1 e 2 dell'art. 7 del decreto-legge 29 dicembre 1995,
n. 560, convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 1996, n.
74, con i quali viene stabilito  che  si  provvede  ad  emanare,  nei
limiti  di spesa di 30 miliardi di lire, ordinanze ai sensi dell'art.
5 della legge 24 febbraio 1992, n.  225,  anche  in  deroga  ad  ogni
disposizione   vigente   e   nel   rispetto   dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico, per interventi di emergenza e per evitare
situazioni di pericolo o maggiori  danni  a  persone  o  a  cose  nei
territori dei comuni individuati con il citato decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 1996;
  Viste  le  note  trasmesse  al Dipartimento della protezione civile
dalle prefetture delle province interessate,  con  le  quali  vengono
segnalati gli interventi urgenti da attuare per evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose sui territori dei comuni
individuati  dal  citato  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri del 17 aprile 1996;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per gli interventi da attuare ai sensi dell'art. 1, della  legge
26 febbraio 1996, n. 74, di cui in premessa e riportati nell'allegato
A,  e'  autorizzata  la  spesa  di lire 30 miliardi nell'ambito degli
elenchi trasmessi dalle prefetture interessate, cosi' ripartita:
    1) Basilicata - evento alluvionale
del 15 agosto 1995               . . . . . . . . . . L.   500.000.000
    2) Campania - eventi luglio-agosto
1995 e 21 settembre 1995         . . . . . . . . . . "    500.000.000
    3) Friuli-Venezia Giulia - evento
alluvionale del 19 settembre 1995. . . . . . . . . . "    500.000.000
    4) Lazio - evento alluvionale del
16-17 settembre 1995             . . . . . . . . . . "    500.000.000
    5) Liguria - eventi alluvionali del
25-26 settembre 1995, del 4-6 ottobre
1995, del 16 novembre 1995 ed eventi
sismici del 10 ottobre 1995      . . . . . . . . . . "  6.500.000.000
    6) Lombardia - eventi alluvionali
del 3 luglio 1995, del 12-14 settembre
1995                             . . . . . . . . . . "  8.500.000.000
    7) Molise - dissesto idrogeologico
marzo 1995                       . . . . . . . . . . "    500.000.000
    8) Piemonte - eventi alluvionali
del 16-18 maggio 1994 e del 19-20
settembre 1995                   . . . . . . . . . . "    500.000.000
    9) Puglia - evento alluvionale di
agosto-settembre e dicembre 1995 ed
evento sismico del 30 settembre
1995                             . . . . . . . . . . "  5.300.000.000
    10) Toscana - eventi alluvionali
del 18-19 settembre 1995, del 5
ottobre 1995, del 2 novembre 1995,
del 24-27 dicembre 1995, del
dissesto idrogeologico del 14-15
ottobre 1995 ed evento sismico del
10 ottobre 1995                  . . . . . . . . . . "  5.700.000.000
    11) Umbria - evento alluvionale
del 13-14 settembre 1995         . . . . . . . . . . "    500.000.000
    12) Veneto - evento alluvionale
del 30-31 maggio 1995            . . . . . . . . . . "    500.000.000
                                                    _________________
                           Totale. . . . . . . . .  L. 30.000.000.000